Il quadro normativo

Nei venticinque anni di loro esistenza, le Fondazioni di origine bancaria sono state oggetto di una intensa attività legislativa che ha comportato modifiche della normativa di settore a seguito degli interventi del Parlamento, del Governo, del Ministero dell’Economia nonché della Corte Costituzionale. Possiamo tuttavia affermare che esse stanno oggi consolidando il loro ruolo di protagoniste nei territori di competenza, quali corpi intermedi in grado di soddisfare i bisogni sociali I principali provvedimenti riguardanti le nostre istituzioni sono così riassumibili: 

  • Legge 30/7/1990 n. 218 (legge Amato) con la quale viene avviato l’ampio processo di ristrutturazione del sistema bancario nazionale incentivando la trasformazione delle Casse di Risparmio in società per azioni e la nascita delle Fondazioni, quali enti conferenti;

  • Decreto Legislativo del 20/11/1990 n. 356, attuativo della suddetta legge 218/90, che riconosce alle Fondazioni piena capacità di diritto pubblico e privato ed identifica i fini dell’attività nel perseguimento degli scopi di interesse pubblico e di utilità sociale. E’ previsto anche l’obbligo per le Fondazioni di mantenere il controllo delle società bancarie conferitarie;

  • Legge 30/7/1994 n. 474 e direttiva del Ministro del Tesoro del 18/11/1994 (Direttiva Dini) che, nello stabilire la netta separazione tra Fondazioni e banche, prevedono un processo di diversificazione dell’attivo patrimoniale introducendo incentivi
    fiscali per la dismissione delle partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni; 

  • Legge 23/12/1998 n. 461 (Legge Ciampi) e D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 con i quali vengono creati i presupposti per il completamento del processo di ristrutturazione bancaria. Le Fondazioni, con la predetta legge, vengono definite persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Inoltre, l’iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale della Cassa conferitaria viene sostituito dall’obbligo opposto di dismissione del controllo della banca stessa, fatta eccezione per le Fondazioni con patrimonio netto contabile inferiore ad euro 200 milioni, come la nostra;

  • Legge 28/12/2001 n. 448 che, unitamente al successivo decreto di attuazione 217/2002, introduce norme contrarie ai principi ispiratori della citata Legge 461/98 intaccando la natura giuridica e l’autonomia statutaria delle Fondazioni. Ad essi consegue perciò l’impugnazione da parte delle Fondazioni, coordinate dall’Acri, di fronte al TAR del Lazio e di fronte alla Consulta, per la questione di costituzionalità della Legge stessa;

  • Sentenze n. 300 e n. 301 del 24/9/2003, epocali per il mondo delle Fondazioni, con le quali la Corte Costituzionale dichiara illegittime alcune norme introdotte dall’art. 11 della citata legge 448/2001 riconoscendo definitivamente la natura giuridica delle Fondazioni che vengono collocate tra i “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”;

  • Decreto ministeriale 18/5/2004 n. 150 che, recependo i principi sanciti dalla Corte Costituzionale, reca il Regolamento attuativo dell’art. 11 della L. 448/01; 

  • D.L. 31/5/2010 n. 78 che, tra l’altro, modifica alcune parti del citato d. lgs. 153/99 ribadendo che, fino a che non intervenga una riforma organica del terzo settore, l’autorità di controllo sulle Fondazione è attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Stabilisce norme di incompatibilità tra soggetti che ricoprono funzioni nella Fondazione e nella società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. Innalza dal 10 al 15% la quota di patrimonio investibile in immobili non strumentali prevista all’art. 7 comma 3 bis del d. lgs. 153/99; 

  • l’art. 27-quater, comma 1, del D.L. 1/2012 (coordinato con la legge di conversione 27/2012) ha modificato l’art. 4 delD.lgs 153/1999 disponendo:

    • un’integrazione della lett. c) del medesimo articolo, secondo cui gli statuti delle fondazioni dovranno prevedere che le modalità di designazione e di nomina dei componenti dell’organo di indirizzo siano ispirate a criteri oggettivi etrasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità;

    • la previsione che gli statuti dovranno contenere, secondo quanto stabilito dalla nuova lettera g-bis), una nuova ipotesi di incompatibilità che riguarda l’assunzione o l’esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controlloo di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del gruppo.

  • l’art. 1, comma 7-ter del D.L. 63/2012 (coordinato con la legge di conversione 103/2012) ha inserito all’art.3, comma 2, del D.lgs 153/1999 la previsione secondo cui “le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero” sono enti finanziabili dalle fondazioni di origine bancaria, ampliando quindi la platea dei possibili soggetti beneficiari di contributi. 

L’assetto normativo delle Fondazioni può oggi ritenersi abbastanza stabilizzato e ciò consente alle nostre Istituzioni di dare nuovo impulso al loro ruolo e di concentrarsi sulla propria missione e sul miglioramento dei propri modelli organizzativi.
Il quadro normativo di riferimento è destinato peraltro ad arricchirsi di un’ulteriore iniziativa promossa dalla nostra Associazione di categoria (ACRI) con l’adozione da parte delle singole associate della cosiddetta “Carta delle Fondazioni” che consiste in un codice di riferimento di natura volontaria che detta principi in materia di governance e accountability, gestione del patrimonio ed attività istituzionale. L’adozione della predetta disciplina, prevista per
il corrente anno, avverrà attraverso le opportune modifiche degli statuti e dei regolamenti in vigore.

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